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	<title>Avvocato Gabriella Fabiani</title>
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	<title>Avvocato Gabriella Fabiani</title>
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		<title>Tradire il coniuge è reato?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[avvgabriellafabiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 20:25:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In un mondo dove il matrimonio ha perso la sacralità inizialmente riconosciuta, l’infedeltà coniugale è divenuta evento costante e fin troppo frequente. Necessario è, pertanto, sapere se lo stesso rappresenta o meno un’ipotesi di reato. &#160; Evoluzione storica L’infedeltà coniugale, odiernamente, non rappresenta più una fattispecie di reato. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale <a href="https://www.avvgabriellafabiani.it/tradire-il-coniuge-e-reato/" class="more-link">...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In un mondo dove il matrimonio ha perso la sacralità inizialmente riconosciuta, l’infedeltà coniugale è divenuta evento costante e fin troppo frequente.<br />
Necessario è, pertanto, sapere se lo stesso rappresenta o meno un’ipotesi di reato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>Evoluzione storica</u></em></strong></p>
<p>L’infedeltà coniugale, odiernamente, non rappresenta più una fattispecie di reato.</p>
<p>A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale – numero 126/1968 e numero 147/1969 – è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 559 e 560 del Codice Penale che disciplinavano le fattispecie dell’adulterio e del concubinato.</p>
<p>Facciamo un po’ di chiarezza.</p>
<p>Per l’articolo 559 del Codice Penale il reato di adulterio prevedeva, in capo alla moglie che fosse stata infedele al marito, una pena pari alla reclusione fino a un anno; per l’articolo 560 del Codice Penale il reato di concubinato, di contro, prevedeva a carico del marito che avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove, la pena della reclusione fino a due anni.</p>
<p>Venuta veno la rilevanza penale della infedeltà coniugale – individuata nelle figure dell’adulterio e del concubinato &#8211; la stessa ha mantenuto rilievo in ambito civilistico dove la violazione del dovere di fedeltà può essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge infedele qualora l’infedeltà sia stata la causa scatenante della crisi coniugale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>Cosa comporta l’addebito della separazione?</u></em></strong></p>
<p>Il coniuge che si vede addebitare la separazione, ossia che si vede riconoscere la “colpa” della separazione, va incontro ad una serie di conseguenze; nella specie:</p>
<p>&#8211; non può richiedere il mantenimento (inteso come provvedimento economico, soggetto a revisione, che consiste nel versamento di una somma di denaro in favore del coniuge economicamente debole), salvo la possibilità di richiedere gli alimenti nel caso in cui vi sia una impossibilità di provvedere al proprio sostentamento;</p>
<p>&#8211; perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge; ciò significa che in caso di decesso del coniuge prima del divorzio – atteso che in costanza di separazione si mantiene la qualificano e lo <em>status</em> di coniuge che viene meno solo con la sentenza di divorzio – il coniuge al quale è stata addebitata la separazione non potrà assumere la qualifica di erede e partecipare alla divisione dell’asse ereditario.</p>
<p>Sussiste una eccezione.</p>
<p>Nel caso in cui il coniuge nei confronti del quale la separazione è stata addebitata era titolare di un assegno di alimenti, al momento dell’apertura della successione, lo stesso può ottenere la corresponsione di un assegno vitalizio a carico dell’eredità.</p>
<p>Nulla vieta, però, la sussistenza di un <u>doppio addebito</u> richiesto allorquando entrambi i coniugi hanno contribuito a rendere intollerabile la convivenza.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em><u>Conclusioni</u></em></strong></p>
<p>Nonostante la infedeltà non rappresenti più un comportamento penalmente punibile, mantiene rilevanza in sede civile soprattutto in caso di addebito della separazione con una serie di conseguenze economiche e non.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Responsabilità sanitaria: NO alla esclusione dell’aumento del compenso ai periti per incarichi collegiali</title>
		<link>https://www.avvgabriellafabiani.it/responsabilita-sanitaria-no-alla-esclusione-dellaumento-del-compenso-ai-periti-per-incarichi-collegiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvgabriellafabiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 05:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte Costituzionale, 20 Maggio 2021, n. 102. Pres. Coraggio. Est. San Giorgio. La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta con riferimento alla sollevata incostituzionalità dell’art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 &#8211; cd. Legge Gelli &#8211; Bianco concernente le Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in <a href="https://www.avvgabriellafabiani.it/responsabilita-sanitaria-no-alla-esclusione-dellaumento-del-compenso-ai-periti-per-incarichi-collegiali/" class="more-link">...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte Costituzionale, 20 Maggio 2021, n. 102. Pres. Coraggio. Est. San Giorgio.</strong></p>
<p>La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta con riferimento alla sollevata incostituzionalità dell’art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24 &#8211; cd. Legge Gelli &#8211; Bianco concernente le Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie &#8211; limitatamente alle parole «<em>e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</em>».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Il caso</strong></p>
<p>L’analisi di incostituzionalità ha trovato origine nell’ordinanza del 4 maggio 2020, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2020, con la quale il Tribunale ordinario di Verona in composizione monocratica – nel corso di un giudizio di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria, intrapreso dai figli di un paziente deceduto dopo essere stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico, giudizio nel quale era stato conferito un incarico di consulenza tecnica d’ufficio ad un collegio composto da un medico legale e da un infettivologo – ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge 8 marzo 2017, n. 24, nella parte in cui «<em>vieta in maniera drastica l’aumento, nella misura del 40 per cento, del compenso spettante al singolo, per ciascuno degli altri componenti del collegio, che è invece previsto, dall’art. 53 d.P.R. 115/2002, per la quasi totalità degli incarichi collegiali</em>».</p>
<p>Sottolinea il giudice rimettente come il legislatore – dopo aver sancito il principio di necessaria collegialità delle indagini peritali da espletare nei giudizi di responsabilità sanitaria – nega espressamente ogni possibilità di aumento del compenso globale spettante ai componenti del collegio come se l’incarico fosse conferito ad un singolo consulente; siffatta esclusione importerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla previsione generale in tema di compenso per gli incarichi conferiti ad un collegio di ausiliari, e sarebbe altresì intrinsecamente irragionevole.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’intervento della Corte Costituzionale</strong></p>
<p>La Corte Costituzionale, all’esito di una attenta analisi costituzionalmente improntata, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 limitatamente alle parole «<em>e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</em>».</p>
<p>Sottolinea la Corte come proprio in virtù dell’introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell’indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l’onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo. Di fatto, per effetto della previsione in esame, l’ammontare unitario di detto compenso deve necessariamente essere suddiviso in parti uguali tra i membri del collegio, con la conseguenza che a ciascun componente spetta un onorario inferiore a quello adeguato in ragione dell’incremento percentuale previsto dalla norma generale oggetto di deroga.</p>
<p>La finalità di alleviare l’aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del <em>quantum</em> dell’onorario, non potendo il soddisfacimento di un’esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati.</p>
<p>Quel che la Corte maggiormente enfatizza è il contrasto dell’articolo invocato con il principio di uguaglianza. Ammettendo quando previsto dal legislatore, di fatto, si darebbe il via ad   un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale sulla determinazione degli onorari per gli incarichi peritali collegiali.</p>
<p>Nello specifico, dal confronto con l’articolo 53 del testo unico sulle spese di giustizia, si ricava che in tutti gli altri campi in cui la complessità dell’indagine richiede che l’incarico sia affidato all’opera congiunta di più esperti, anche se si tratti di un collegio medico, il compenso è maggiorato, rispetto a quello che sarebbe spettato al singolo consulente, nella misura del quaranta per cento, per le ragioni dianzi evidenziate.</p>
<p>In conseguenza di ciò la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 24 del 2017 nella parte in cui non riconosce l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.</p>
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		<title>Stop all’assegno divorzile se l’ex ha instaurato una stabile relazione</title>
		<link>https://www.avvgabriellafabiani.it/stop-allassegno-divorzile-se-lex-ha-instaurato-una-stabile-relazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[avvgabriellafabiani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 19:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile, Ordinanza del 10 maggio 2021 Sul tema delicato e non poco scontroso del diritto a percepire l’assegno divorzile è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 12335/2021 del 10 maggio 2021. Nel caso di specie gli Ermellini hanno condiviso le conclusioni a cui è giunta <a href="https://www.avvgabriellafabiani.it/stop-allassegno-divorzile-se-lex-ha-instaurato-una-stabile-relazione/" class="more-link">...</a></p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile, Ordinanza del 10 maggio 2021</strong></p>
<p>Sul tema delicato e non poco scontroso del diritto a percepire l’assegno divorzile è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 12335/2021 del 10 maggio 2021.</p>
<p>Nel caso di specie gli Ermellini hanno condiviso le conclusioni a cui è giunta la Corte d&#8217;Appello di Salerno – la quale ha confermato la revoca dell&#8217;assegno divorzile disposta dal Tribunale di Salerno che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio – sul presupposto che l&#8217;assunzione di un impegno a lungo termine da parte del nuovo compagno della <em>ex</em> moglie, volto a  garantirle il pagamento dei canoni di locazione dell&#8217;immobile di residenza della stessa, sia sintomo della esistenza di una convivenza stabile  che fa venire meno il diritto a percepire l&#8217;assegno divorzile.</p>
<p>Ripercorriamo, brevemente, i fatti per come accaduti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Il caso</em></strong></p>
<p>Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Supremo Concesso, il Tribunale di Salerno, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha revocato alla <em>ex</em> moglie l&#8217;assegno di divorzio riconosciuto in sede presidenziale, sul presupposto che la stessa intrattenesse una stabile convivenza; prova di ciò era rinvenibile nel fatto che il nuovo compagno avesse prestato garanzia fideiussoria al fine garantire il pagamento dei canoni di locazione riferiti all&#8217;appartamento in cui la donna risiedeva.</p>
<p>A seguito di tale pronuncia, la donna ha proposto appello dinanzi la Corte di Appello di Salerno la quale, in accoglimento di quanto stabilito in primo grado, ha respinto le avanzate richieste sul presupposto che la esistenza di una fideiussione prestata dal terzo per il pagamento del canone di locazione ove la stessa abitava e il lungo lasso di tempo di vigenza di tale obbligo fossero sintomo dell’esistenza di una “<em>relazione stabile e caratterizzata da sostanziale convivenza</em>” conducendo a negare l’attribuzione dell’assegno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>La decisione e il principio di diritto enunciato</em></strong></p>
<p>La Corte adita ha rigettato il proposto ricorso sul presupposto che &#8220;<em>la instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell&#8217;assegno divorzile a carico dell&#8217;altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso</em>.&#8221;</p>
<p><em>In a breviter intimatum</em>, l’intervenuta relazione stabile fa <em>ipso iure</em> cessare il diritto <em>dell’ex</em> coniuge a percepire l’assegno divorzile.</p>
<p>Ciò premesso, l’interessato ha l’onere di dimostrare la sussistenza di una relazione stabile; a contrario, il titolare dell’assegno divorzile deve – al fine di mantenere lo stesso – provare di non aver creato una nuova famiglia.</p>
<p>In virtù di tale principio la Corte conferma quanto statuito dal giudice di seconde cure che correttamente ha valutato le prove fornitegli; ovverosia la esistenza di una relazione stabile con un terzo desunta dalla sussistenza una fideiussione &#8211; concessa dal nuovo compagno a garanzia del pagamento del canone di locazione riferito all&#8217;abitazione detenuta dalla donna dal 2007 – nonché le dichiarazioni della donna la quale ha affermato di intrattenere una relazione con una nuova persona diversa dall’<em>ex </em>coniuge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.avvgabriellafabiani.it/stop-allassegno-divorzile-se-lex-ha-instaurato-una-stabile-relazione/">Stop all’assegno divorzile se l’ex ha instaurato una stabile relazione</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.avvgabriellafabiani.it">Avvocato Gabriella Fabiani</a>.</p>
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